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LEGGE 2 aprile 1980, n. 127

Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1990)
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Testo in vigore dal:  9-9-1990
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Art. 4

Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità


Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a L. 1.170.000 annue, ripartito in tredici mensilità.
Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità. Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO è aumentato nella misura necessaria perché, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue.
Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L.
1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità, verrà
determinato:
a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di L. 13.000;
b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 249 ))
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