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LEGGE 7 agosto 1990, n. 249

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche.

note: Entrata in vigore della legge: 9/9/1990
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Testo in vigore dal:  9-9-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma 1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, è il seguente:
"5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale".
- Il testo del primo, secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 127/1980 (Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche) è il seguente:
"Art. 4 (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità). Con effetto dal 1› gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a L. 1.1700.000 annue, ripartito in tredici mensilità.
Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità. Il trattamento minimo, di pensione erogato dall'Enpao è aumentato nella misura necessaria perché, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue.
Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1› gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non posono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità, verrà determinato:
a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di L. 13.000;
b) per gli anni di contribuzione successivi al 1› gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini Irpef nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione".