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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 852

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1983)
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Testo in vigore dal:  8-4-1983
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, nonché il secondo ed il terzo comma dell'articolo
13.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:
"Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:
"Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonché l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976 n. 568 e con l'articolo 9, quarto comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 12 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera".