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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 852

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1983)
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Testo in vigore dal:  8-4-1983
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Art. 4



Al personale in servizio nell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennità chilometrica, può essere consentito anche se la località nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'ufficio.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 12 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera".