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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 852

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1983)
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Testo in vigore dal: 8-4-1983
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il  secondo  e
terzo  comma  dell'articolo  10,  i  commi  dal  secondo   al   sesto
dell'articolo 11, nonche' il secondo ed il terzo comma  dell'articolo
13. 
  Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15  novembre  1973,  n.
734, e' sostituito dal seguente: 
  "Per i  servizi  svolti  fuori  del  circuito  doganale  spetta  al
personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di  distanza
o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia". 
  L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Per i riscontri  tecnici  svolti  fuori  sede  dal  personale  dei
laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette  spetta  al
personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti  di
distanza o  di  durata  minimi  stabiliti  dalle  norme  generali  in
materia". 
  Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15  novembre  1973,  n.
734, e' sostituito dal seguente: 
  "Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti  fuori
dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga
ai limiti di distanza  o  di  durata  minimi  stabiliti  dalle  norme
generali in materia". 
  Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2,  il
secondo comma dell'articolo 3, nonche' l'articolo 5,  modificato  con
la legge 19 agosto 1976 n. 568 e  con  l'articolo  9,  quarto  comma,
della legge 19 luglio 1977, n. 412. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  1983  le
misure dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 4  della
legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 12 per cento,  con
arrotondamento per eccesso a lira intera".