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LEGGE 20 giugno 1978, n. 310

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

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Testo in vigore dal:  16-7-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:
L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".