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LEGGE 20 giugno 1978, n. 310

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

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Testo in vigore dal: 16-7-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 327, e' sostituito dal seguente:
  "Decorsi  i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative
convenzioni,   le   ferrovie   consegnatarie,  in  aggiunta  ai  noli
stabiliti,   corrisponderanno,   a  titolo  di  penalita',  a  quelle
consegnanti  le  sottoindicate  maggiori  tasse di ritardata resa del
carro:
    L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
    L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
    L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
    L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
    L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
    L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
    L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
    L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".