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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327

Termini per la retribuzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramite concesse all'industria privata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1978)
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Testo in vigore dal:  16-7-1978
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Art. 2

((Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:
L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo))
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