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LEGGE 29 novembre 1977, n. 864

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 283.

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Testo in vigore dal:  3-12-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico

Il

decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 10 giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1


A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1977

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO