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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1977, n. 706

Modificazioni alla legge 1 giugno 1977, n. 285.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1977, n. 864 (in G.U. 02/12/1977, n.329).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1977)
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Testo in vigore dal:  3-12-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità e l'urgenza di ampliare la sfera di applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

(( I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.
A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta))
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