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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  3-12-1977
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Art. 10


In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati.
((Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile. Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile))
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