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LEGGE 8 agosto 1977, n. 597

Disposizioni integrative della legge 1 novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno.

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Testo in vigore dal:  11-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO