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LEGGE 1 novembre 1973, n. 762

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-9-1987
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Art. 4


Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.
L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti. Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.
((I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.))

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.
Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.