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LEGGE 8 agosto 1977, n. 597

Disposizioni integrative della legge 1 novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno.

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Testo in vigore dal: 11-9-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762,
e' sostituito dal seguente:
  "Per    quanto   concerne   la   rettifica   della   dichiarazione,
l'accertamento  d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo,
la  prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i
privilegi,  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24,
25,  26,  27,  51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre   1972,   n.   639,   concernente  l'imposta  comunale  sulla
pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO