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LEGGE 8 agosto 1977, n. 510

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal:  28-6-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: "cinque milioni e cinquecentomila lire" sono sostituite con le seguenti: "otto milioni di lire".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1-bis. -
((Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione non prima del 1 settembre 1978, nel seguente ordine:
per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 10 gennaio 1975, entro e non oltre il 30 novembre 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 dicembre 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 28 febbraio 1979;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1977 ed il 31 gennaio 1978, entro e non oltre il 30 aprile 1979.
L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.
Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
La disposizione di cui al primo comma non si applica:
1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) per quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cassa. Valutazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;
5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;
6) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1 febbraio ed il 31 luglio 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 30 aprile 1979. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833))
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