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LEGGE 8 agosto 1977, n. 510

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal: 28-6-1978
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326,
concernente  provvedimenti  urgenti  sulla  proroga  dei contratti di
locazione  e  sublocazione  degli  immobili  urbani,  con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1  le parole: "cinque milioni e cinquecentomila lire"
sono sostituite con le seguenti: "otto milioni di lire".
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo:
    Art.  1-bis.  -  ((Per i provvedimenti di rilascio degli immobili
urbani  locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto
la data della esecuzione non prima del 1 settembre 1978, nel seguente
ordine:
      per  i  provvedimenti  divenuti  esecutivi  anteriormente al 10
gennaio 1975, entro e non oltre il 30 novembre 1978;
      per  i  provvedimenti divenuti esecutivi tra il 10 gennaio e il
31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 dicembre 1978;
      per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio e il 31
dicembre 1976, entro e non oltre il 28 febbraio 1979;
      per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1977 ed
il 31 gennaio 1978, entro e non oltre il 30 aprile 1979.
  L'istanza  del  locatore  deve essere proposta almeno un mese prima
delle   singole  scadenze  previste  dal  comma  precedente.  Qualora
l'istanza  sia  proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data
dell'esecuzione  entro  e  non  oltre un mese da quella dell'avvenuta
proposizione.
  Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni
prima della data fissata per l'esecuzione.
  La disposizione di cui al primo comma non si applica:
    1)  per  i  provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del
conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione
dei  provvedimenti  disposti  dal  giudice ai sensi dei commi sesto e
settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
    2)  per  quelli  fondati sulla urgente e improrogabile necessita'
del  locatore,  verificatasi  successivamente  alla  costituzione del
rapporto  locatizio,  di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso
adibito,  ad  abitazione  propria,  dei  propri  figli  o  dei propri
genitori;
    3)   per  quelli  fondati  sulla  disponibilita',  da  parte  del
conduttore,   di   altra  abitazione  idonea  alle  proprie  esigenze
familiari  nello  stesso  comune  o in altro comune dove abitualmente
dimora;
    4)  per quelli fondati, se l'immobile e' destinato ad uso diverso
da  quello di abitazione, sulla cassa. Valutazione dell'attivita' per
la  quale  esso  serviva,  salvo  che  il conduttore sia costretto ad
adibirlo ad uso di abitazione propria;
    5)   per  quelli  fondati  sulla  risoluzione  del  contratto  di
locazione  per  gravi  inadempienze  contrattuali del conduttore e in
ogni  caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per
lo svolgimento di attivita' penalmente illecite;
    6)  per  quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della
legge 23 maggio 1950, n. 253.
  Per  i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti
esecutivi  tra il 1 febbraio ed il 31 luglio 1978 e per quelli di cui
al  comma  precedente, il periodo di graduazione e proroga non potra'
superare  il termine del 30 aprile 1979. Non potranno comunque essere
superati  i  limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge
26 novembre 1969, n. 833)).