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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 326

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 510 (in G.U. 16/08/1977, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal:  16-8-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1977 sono prorogati fino al 31 ottobre 1977.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a
((otto milioni di lire))
. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 31 ottobre 1977 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.