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LEGGE 5 marzo 1977, n. 65

Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.

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Testo in vigore dal:  5-4-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:
"I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153".