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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  5-4-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 34

Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia


La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.
((1))

Il termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 marzo 1997, n. 65 ha disposto (con l'art. 1) che l'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica: "I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonché degli aventi diritto al trattamento di riversibilità".