LEGGE 5 marzo 1977 , n. 65

Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.

 Vigente al: 17-5-2024  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:
"I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

Art. 2


Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonché degli aventi diritto al trattamento di riversibilità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1977

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO