stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 maggio 1976, n. 326

Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonché quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.