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LEGGE 25 luglio 1971, n. 568

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

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Testo in vigore dal:  25-8-1971

Art. 9


A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati è concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impiegherà in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attività economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati.
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sarà costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da suo delegato, e composta da dodici membri, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; cinque rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal consiglio d'amministrazione dell'Opera.
Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede, mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione importazione cereali esteri".
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.