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LEGGE 18 luglio 1975, n. 356

Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati".

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Testo in vigore dal:  27-8-1975

Art. 3


Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre alla ospitalità gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilità di conseguire una autonoma sistemazione, può essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.