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LEGGE 18 luglio 1975, n. 356

Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati".

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Testo in vigore dal: 27-8-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  di  cui  alla  legge  12  dicembre  1973,  n. 922,
eccettuate  quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge
25  luglio  1971,  n.  568,  sono  prorogate  dal 1 gennaio 1975 fino
all'entrata   in   vigore  della  nuova  normativa  organica  per  la
sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge
28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19
ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.