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LEGGE 14 giugno 1974, n. 303

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.

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Testo in vigore dal:  17-8-1974

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana nonché del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data dei decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unità stesse, ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi di assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio, e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.
I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nei fondi integrativi o sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti alle casse pensioni insieme con i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno in cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente quello del passaggio.
Per il personale titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti che passa agli enti ospedalieri il trasferimento di cui al comma precedente è limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi di detta assicurazione.
Le casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed il rispettivo personale per il quale non sia stato ultimato il versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza.
Il disavanzo determinato dall'operazione di cui al secondo comma nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ripianato con prelevamento di pari importo a carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.
L'importo dell'ordinaria indennità di fine servizio o di anzianità maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri è trasferito all'INADEL - gestione previdenza.
Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi sarà effettuato in dieci annualità costanti posticipate, calcolate al saggio del 5 per cento.