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LEGGE 14 giugno 1974, n. 303

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.

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Testo in vigore dal: 17-8-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e  a  rapporto  di
lavoro   dell'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro,  della   Croce   rossa   italiana   nonche'   del   personale
dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", in servizio
presso le rispettive unita' ospedaliere  alla  data  dei  decreti  di
costituzione  in  enti  ospedalieri  delle  unita'   stesse,   ovvero
successivamente a tale data  per  il  completamento  di  concorsi  di
assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento  obbligatorio,
e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo  59
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi  gia'
riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza
e  di  quiescenza,  sono  riconosciuti  ai  fini  dei  corrispondenti
trattamenti delle casse pensioni  facenti  parte  degli  istituti  di
previdenza presso il Ministero del tesoro e  dell'Istituto  nazionale
assistenza dipendenti enti locali. 
  I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi  di
cui  al  precedente  comma,   versati   nell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  i  superstiti  e  nei
fondi  integrativi  o  sostitutivi  di   detta   assicurazione,   ove
costituiti,  sono  trasferiti  alle  casse  pensioni  insieme  con  i
relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per  cento  dal  31
dicembre dell'anno in cui si riferiscono  al  31  dicembre  dell'anno
precedente quello del passaggio. 
  Per il personale titolare di pensione  nell'assicurazione  generale
obbligatoria per la invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  che
passa  agli  enti  ospedalieri  il  trasferimento  di  cui  al  comma
precedente e' limitato ai contributi afferenti ai  fondi  integrativi
di detta assicurazione. 
  Le casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti  gli  effetti  agli
istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi  ultimi  ed
il rispettivo personale per  il  quale  non  sia  stato  ultimato  il
versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o
periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di
quiescenza. 
  Il disavanzo determinato dall'operazione di cui  al  secondo  comma
nei confronti dei fondi  integrativi  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale e' ripianato con prelevamento di  pari  importo  a
carico della gestione dell'assicurazione per la tbc. 
  L'importo  dell'ordinaria  indennita'  di  fine   servizio   o   di
anzianita' maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri  e'
trasferito all'INADEL - gestione previdenza. 
  Il  versamento  delle  somme  di  cui  ai  precedenti  commi  sara'
effettuato in dieci annualita'  costanti  posticipate,  calcolate  al
saggio del 5 per cento.