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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  17-8-1974
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Art. 59

Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero


Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 giugno 1974, n. 303 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvo quanto già disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facoltà di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri"