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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
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Testo in vigore dal:  2-3-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46))
.
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 gennaio 1978, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1978, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, che ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978".