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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
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Testo in vigore dal:  22-11-1974 al: 1-3-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico.
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.