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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
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Testo in vigore dal: 2-3-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46)). 
  Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato  articolo
9 devono prevedere: 
    a)  la  possibilita'  di  presentazione  di   liste,   tra   loro
concorrenti a sistema proporzionale,  con  numero  di  candidati  non
superiore al numero degli  eligendi;  la  possibilita'  di  esprimere
preferenze all'interno della lista prescelta in numero non  superiore
a un terzo degli eligendi; 
    b) la durata in carica non superiore ad un anno; 
    c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di  dimissioni
o di perdita della qualita' di elettore. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 16 gennaio 1978, n. 10, convertito con modificazioni  dalla
L. 21 febbraio 1978, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)  che
"Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste  dall'art.  9
del  decreto-legge  10  ottobre  1973,  n.   580,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,  n.  766,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 2 della  legge  28  giugno
1977, n. 394, che ai sensi dell'art. 1 della legge 14  ottobre  1974,
n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il  15  febbraio  1978,
sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque,  a
data non successiva al 10 dicembre 1978".