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LEGGE 3 aprile 1974, n. 108

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1978)
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Testo in vigore dal:  27-5-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura;
da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.
I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.
La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro per la grazia e giustizia.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno.