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LEGGE 3 aprile 1974, n. 108

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1978)
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Testo in vigore dal: 27-5-1976
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro due anni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo
del  codice  di  procedura penale, udito il parere di una commissione
composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti
delle  rispettive  assemblee;  da  quattro  magistrati  designati dal
Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in
servizio,   quali   giudicanti  o  requirenti,  presso  la  Corte  di
cassazione,  la  corte  d'appello,  il  tribunale  ed uno in servizio
presso la pretura;
  da  quattro  professori  ordinari  di  diritto  penale o di diritto
processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
  da  quattro  avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da
due  membri  designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a
consigliere  di  cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello
Stato,  di  qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato;
da quattro membri designati dal Ministro per la grazia e giustizia.
  La  commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo
testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso
degli  articoli  relativi  ad  ogni  singolo istituto e da ultimo sul
testo completo.
  I  membri  non  parlamentari  della  commissione  sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la grazia e giustizia.
  La commissione e' assistita da una segreteria costituita e nominata
dal Ministro per la grazia e giustizia. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  5  maggio  1976,  n.  199 ha disposto (con l'art. 1) che il
termine  stabilito  dall'art.  1  della  legge 3 aprile 1974, n. 108,
contenente   delega  legislativa  al  Governo  della  Repubblica  per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e' prorogato di un
anno.