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LEGGE 5 maggio 1976, n. 199

Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal:  27-5-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno.