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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-4-1973

Art. 6

(Aliquota contributiva).


A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.
Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.