stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Riordinamento della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-9-1967

Art. 7

Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 55 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 56, è dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.
L'aliquota contributiva della Gestione marittimi può essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109.
In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.