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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Riordinamento della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal: 1-9-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

  La  Cassa  nazionale  per  la  previdenza  marinara costituisce una
gestione  autonoma  dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le
norme  contenute  nella presente legge, in favore degli iscritti alle
Gestioni  di  cui  all'articolo  3  del testo unico delle leggi sulla
previdenza  marinara,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica    26    dicembre    1962,   n.   2109,   il   trattamento
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti   e   di  corrispondere,  a  proprio  carico,  pensioni  o
indennita'  negli  speciali  casi  previsti  dalle  disposizioni  che
seguono.