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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Riordinamento della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-9-1967

Art. 5

Retribuzione assoggettabile a contributo


I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonché quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella G. M. n. 2, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.
I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonché il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziché mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.
Ai fini suddetti nonché ai fini del secondo comma del successivo articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.
I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonché l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.
Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonché gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.
La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.