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LEGGE 11 novembre 1971, n. 1077

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia, nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal:  4-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496, in misura di lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire un miliardo.