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LEGGE 23 giugno 1970, n. 496

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal:  31-7-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Licei, con sede in Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581, in misura di lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire 750.000.000.