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LEGGE 23 giugno 1970, n. 496

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal: 31-7-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  annuo  a  favore dell'Accademia nazionale dei Licei, con
sede  in  Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581, in misura
di  lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire
750.000.000.