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LEGGE 11 novembre 1971, n. 1077

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia, nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal: 4-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  annuo  a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con
sede  in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496, in misura
di  lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire
un miliardo.