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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1084

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal:  18-1-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

(Requisiti per il diritto a pensione diretta)


Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, semprechè la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1988, n.559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria."