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LEGGE 3 marzo 1987, n. 61

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1987)
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Testo in vigore dal:  20-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084
1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
3. Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca".
4. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638".
5. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti".
6. Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione".
7. Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio".
8. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo".
9. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11".
10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, semprechè la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
11. Il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano".
12. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 1084/1971 reca: "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas". Il testo degli articoli 6, 9, 12 e 23, come modificati dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 6 (Ordinamento del Fondo). - Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca".
"Art. 9 (Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo).
- Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti.
Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria, in caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.
La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione.
Il Fondo è arche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende".
"Art. 12 (Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili). - L'iscrizione al fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.
Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.
L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo, deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio.
Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, in modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.
Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute".
"Art. 23 (Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria). - Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.
Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano".