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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1084

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal:  15-8-2015
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)


Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre
1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione".