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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1079

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal:  4-1-1972

Art. 3

(Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo)


A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:
1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;
2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:
a) i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;
b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tale contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.
Per avvalersi di quanto previsto al precedente punto 2) l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento della impresa od impianto di appartenenza o dalla data dello inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo può far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.
Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera a) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:
a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;
b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, numero 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;
c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità una tantum, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.