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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1079

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal: 4-1-1972
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
           (Sistema di finanziamento e riserva del Fondo) 
 
  Il Fondo di previdenza per i  dipendenti  dall'Ente  nazionale  per
l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private e' ordinato in
base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1969, presso la  gestione  del  Fondo  e'
costituita una speciale riserva,  il  cui  ammontare,  alla  fine  di
ciascun anno, e' pari all'importo di una annualita' delle pensioni in
corso di pagamento a tale epoca. 
  L'ammontare della riserva di cui al precedente comma  deve  essere,
in sede di prima determinazione, pari allo importo di una  annualita'
di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.