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LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal:  12-5-1956

Art. 12


Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.