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LEGGE 28 marzo 1968, n. 407

Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:
"L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
"Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonché dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa".