stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336

Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1970)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-5-1968
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

((L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
"Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonché dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa"))
.
((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 marzo 1968, n. 407 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336."