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LEGGE 6 marzo 1958, n. 243

Costituzione di un Ente per le Ville Venete.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1978)
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Testo in vigore dal:  2-5-1968
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Art. 28

((Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonché dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa))
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((2))

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.
Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1968, n. 407 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.